Hai un tuo orto e desideri apprendere cose nuove? Sei cittadino di Manno e desideri un orto? Non hai il pollice verde ma la cultura della Natura ti realizza?
Sei nel giusto luogo!
Scopo
L’associazione ha due scopi principali:
- Gestione degli spazi per gli Orti: Il Comune mette a disposizione degli abitanti di Manno dei terreni destinati all’orticoltura.
- L’organizzazione di eventi formativi, culturali, conviviali: Gli eventi sono destinati principalmente ai soci ed in linea generale aperti ai membri del nucleo famigliare.
Chi può aderire
Chiunque dai 15 anni di età, anche non abitanti di Manno, possono aderire all’associazione.
Tassa
La tassa sociale annua è fissata a 50.-CHF. La tassa copre la partecipazione all’associazione e agli eventi organizzati. In linea di principio i membri del nucleo famigliare dell’associato possono anche partecipare agli eventi organizzati.
Come aderire ?
Nella fase attuale si può comunicare il proprio interesse all’adesione all’associazione, fornendo i propri dati attraverso il seguente formulario: https://forms.gle/KiVGFvnCmm7HkoRE6
Appena il progetto sarà maturo per partire concretamente formalizzeremo l’adesione.
Statuto dell’associazione OrtoCultura
Art. 1 A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata “OrtoCultura” (in seguito associazione) con sede c/o L.Patocchi, Streccia di Caminada 7d – Manno. |
Art. 2 1L’associazione ha quale fine la creazione e mantenimento di uno spazio dove, attraverso l’attività della coltura della terra e l’organizzazione di eventi, gli affiliati possano beneficiare di un luogo ricreativo, di aggregazione sociale multigenerazionale, dove beneficiare di momenti di incontro o formativi, dove contribuire e migliorare la qualità di vita e la coesione fra le persone. 2Funge da intermediario con il Municipio di Manno per la preparazione e la gestione degli spazi dedicati alle attività di orticultura e di incontro. 3Le attività e le modalità operative sono svolte nel rispetto dell’ecologia, nel rispetto delle persone, nell’ottica della condivisione e della crescita reciproca. La pluralità di espressione deve essere garantita. 4L’associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata. |
Art. 3 1Il funzionamento dell’associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell’Associazione (in seguito statuto). 2Lo statuto è approvato dall’Assemblea sociale dell’associazione. 3Lo statuto diventa esecutivo con l’approvazione dell’Assemblea e, per il rapporto con il Comune di Manno, attraverso l’approvazione del Municipio di Manno tramite una convenzione stipulata fra le parti. |
Art. 4 1Per il perseguimento dello scopo dell’associazione, ogni socio è tenuto al versamento di una tassa sociale annua fissata a CHF 50.00. 2Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall’associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale. |
Art. 5 1Ogni persona fisica di età superiore ai 15 anni può diventare socio attivo dell’associazione attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all’articolo precedente. 2Lo stesso diritto spetta alle persone giuridiche che rappresentano interessi collettivi importanti per l’Associazione. La persona giuridica deve notificare i/il propri/o rappresentanti/e abilitati/o ad agire in seno all’Assemblea. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo incaricato. |
Art. 6 1L’appartenenza cessa: nel caso di persone fisiche mediante dimissione o decesso;nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società;con il mancato pagamento della tassa annuale seguito da un primo richiamo. |
Art. 7 1Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell’anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato. 2Il Comitato decide sull’esclusione di un socio dall’Associazione. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l’Assemblea sociale. |
Art. 8 Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea sociale (art. 64 CC)il Comitato (art. 69 CC)la Commissione di revisione. |
Art. 9 L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea sociale. |
Art. 10 1L’Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Comitato. 2L’Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l’anno entro il primo trimestre. 3La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto. 4Un quinto dei soci dell’Associazione può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un’Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono; 5L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale deve far menzione dell’ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC), essere trasmesso ai soci nella forma scritta ed affisso all’albo degli spazi in gestione almeno 14 giorni prima del convegno. 6I soci possono essere invitati all’Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica. |
Art. 11 L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC): elegge o revoca il Comitato, la Commissione di revisione e decide sulle dimissioni degli stessi (art. 69 CC);elabora e modifica gli statuti dell’Associazione (art. 60 cpv. 2 CC);approva la contabilità dell’anno antecedente (consuntivo); decide su ogni altro aspetto conferitogli dal presente statuto e non specificamente demandato ad un altro organo. |
Art. 12 1In seno all’Assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC). 2L’Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell’ordine del giorno. 3Conclusa la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno, l’Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d’attualità. |
Art. 13 Nelle risoluzioni dell’Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l’Associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto. |
Art. 14 Il Comitato può essere composto da un numero di membri variabile fra 3 e 7. |
Art. 15 Il Comitato è nominato nel corso dell’Assemblea generale costitutiva e seguenti. Lo stesso rimane in carica fino all’assemblea successiva. Il Comitato è rieleggibile. |
Art. 16 Del Comitato possono far parte tutti i soci dell’Associazione aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili. |
Art. 17 Il Comitato rappresenta l’associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell’Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest’ultima. Stila il regolamento di utilizzo degli spazi di orticoltura, dell’utilizzo degli spazi comuni e l’utilizzo degli attrezzi ed equipaggiamento in comune. Il Comitato gestisce l’assegnazione degli spazi e la colletta degli affitti del terreno. |
Art. 18 1Il Comitato nomina al suo interno un/una Presidente, un/una Vice Presidente, un/una cassiere/a ed un/na Segretario/a. Le riunioni del Comitato sono convocate dal/la Presidente. 2Il Comitato decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione. 3In caso di parità decide il voto del/la Presidente. 4Delle risoluzioni è tenuta traccia scritta. 5Il Segretario tiene verbale delle riunioni di comitato e dell’assemblea e mantiene aggiornato l’elenco dei soci. |
Art. 19 L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del/la Presidente o del/la Vice Presidente con un membro del Comitato. |
Art. 20 Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci. |
Art. 21 La Commissione di revisione si compone di due membri, esterni al Comitato, che sono rieleggibili. Essa ha il compito di presentare all’Assemblea ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al Comitato al più tardi sette giorni prima dell’Assemblea che segue. |
Art. 22 Lo scioglimento può essere pronunciato dall’Assemblea sociale in ogni tempo. Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio della stessa va al Comune di Manno. |
Art. 23 L’approvazione del presente statuto da parte del Municipio di Manno (art.3 cp3) e il conseguente riconoscimento come Associazione, implica che: Il rapporto fra comune e Associazione è regolato tramite una convenzioneIn concomitanza con l’assemblea ordinaria è trasmesso al Municipio di Manno il bilancio e il rapporto di attività dell’anno precedente; |
Art. 24 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (artt 60 e seguenti). |
Art. 25 Il presente statuto è stato approvato nell’ambito dell’Assemblea costitutiva del 10.2.2022 |